Regolamento Regionale
29 aprile 2015
, n. 3
Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)
(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3
Art. 6
(Stagionalità e condizioni per la navigazione)
1. La navigazione è consentita soltanto nei periodi e nelle tratte non interessati dalle asciutte totali o parziali, a condizione che il battente d'acqua sotto chiglia o appendice di carena:
2. L'autorità competente rende noti, attraverso idonee fonti di comunicazione:
3. È fatto obbligo a chi intende intraprendere la navigazione di consultare i livelli idrometrici resi noti dall'autorità competente e i bollettini meteo, nonché di accertare, anche attraverso idonea strumentazione di bordo, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di navigabilità dei canali e di sicurezza della fruizione in relazione all'unità di navigazione impiegata.
4. Con proprio atto motivato, l'autorità competente può interdire temporaneamente la navigazione nel caso di sopravvenuta incompatibilità con le finalità di cui all'art. 1, lett. a) e c) nonché per il tempo strettamente necessario ad esigenze di servizio connesse agli usi di cui all'art. 1, lett. e), punti i e ii.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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