Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 6
(Stagionalità e condizioni per la navigazione)
1. La navigazione è consentita soltanto nei periodi e nelle tratte non interessati dalle asciutte totali o parziali, a condizione che il battente d'acqua sotto chiglia o appendice di carena:
a) con riferimento all'unità di navigazione a motore impiegata, non sia inferiore a 30 centimetri;
b) con riferimento all'unità per il canottaggio utilizzata, non sia inferiore a 50 centimetri.
2. L'autorità competente rende noti, attraverso idonee fonti di comunicazione:
a) il calendario programmato dei periodi di asciutta, delle principali manovre idrauliche e degli interventi manutentivi con effetto sulla navigabilità disposti dall'autorità idraulica;
b) i livelli idrometrici registrati;
c) i propri provvedimenti con effetto sulla navigabilità dei canali;
d) il calendario delle manifestazioni nautiche autorizzate;
e) ogni utile informazione rilevata che consenta ai fruitori di valutare la sussistenza delle condizioni tecniche, idrauliche e fisiche minime necessarie ad un corretto uso dell'unità di navigazione impiegata.
3. È fatto obbligo a chi intende intraprendere la navigazione di consultare i livelli idrometrici resi noti dall'autorità competente e i bollettini meteo, nonché di accertare, anche attraverso idonea strumentazione di bordo, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di navigabilità dei canali e di sicurezza della fruizione in relazione all'unità di navigazione impiegata.
4. Con proprio atto motivato, l'autorità competente può interdire temporaneamente la navigazione nel caso di sopravvenuta incompatibilità con le finalità di cui all'art. 1, lett. a) e c) nonché per il tempo strettamente necessario ad esigenze di servizio connesse agli usi di cui all'art. 1, lett. e), punti i e ii.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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