Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 10
(Incrocio)
1. Per agevolare la manovra di incrocio, l'unità di navigazione in ascesa modera la velocità e tiene la propria destra. L'unità di navigazione in favore di corrente ha anch'essa l'obbligo di tenere la propria destra e di moderare la velocità per non creare moto ondoso pericoloso per la stabilità delle unità incrociate.
2. È sempre vietato l'incrocio sotto i ponti e in prossimità di strettoie. L'unità di navigazione in ascesa attende il transito dell'unità in discesa a valle dell'ostacolo, tenendo la propria destra, salvo ove diversamente segnalato in loco.
3. L'autorità competente può, per tratte limitate, stabilire la percorrenza a senso unico alternato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi