Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 15
(Attività ricreative e sportive)
1. L'attività di pesca deve essere esercitata senza creare intralcio alle unità in navigazione. È vietato esercitare la pesca dalle strutture per la navigazione. Per garantire la sicurezza della navigazione e per tutelare la fauna ittica nei periodi di asciutta, l'autorità competente può limitare e vietare le attività di pesca in determinati tratti delle idrovie e periodi dell'anno.
2. In ragione dei rischi connessi alla fruizione collettiva e alla pericolosità delle idrovie, la balneazione e le attività subacquee sono vietate su tutti i canali.
3. Fermo restando il divieto di destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti previsto dall'art. 56 della l.r. 6/2012, il pernottamento a bordo delle unità di navigazione è consentito nelle aree allo scopo attrezzate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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