Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 17
(Provvedimenti dell'autorità competente)
1. L'autorità competente adotta i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente regolamento e adotta e manutiene le necessarie misure per garantire la sicurezza di chi naviga.
2. L'autorità competente può adottare provvedimenti più restrittivi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle regole di circolazione e alle tipologie di attività ammesse, quando lo richiedano le finalità di cui all'art. 1, lett. a) e c).
3. L'autorità competente predispone e installa lungo le idrovie idonei pannelli informativi rivolti al pubblico, contenenti le seguenti informazioni minime:
a) cartografia dell'idrovia, con indicazione del luogo in cui il pannello è collocato;
b) cartografia della tratta di interesse per chi intende intraprendere la navigazione, con indicazione degli ostacoli che ne definiscono i confini iniziali e terminali ed evidenziazione di approdi, scivoli e opere di navigazione nonché di eventuali criticità per la navigazione;
c) indicazione delle attività consentite e vietate sulla tratta di cui al punto b);
d) disposizioni circa la navigabilità ed eventuali indicazioni su criticità e livelli di difficoltà per la navigazione.
4. L'autorità competente cura l'aggiornamento dei pannelli informativi e ne trasmette copia digitale ai circoli canottieri e kayak e agli operatori nautici operanti sulle idrovie oggetto del presente regolamento, affinché questi provvedano agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 20, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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