Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 18
(Sicurezza)
1. Ai fini della sicurezza della navigazione è fatto obbligo per tutte le unità di navigazione di avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Ad eccezione della pratica sportiva effettuata da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, è fatto obbligo a tutte le persone a bordo delle unità di navigazione a remi di indossare i dispositivi individuali di salvataggio.
3. I minori devono obbligatoriamente essere accompagnati o comunque assistiti da un responsabile maggiorenne.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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