Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 20
(Pubblicità)
1. Per garantire una diffusa conoscenza delle regole di circolazione nautica contenute nel presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati, l'autorità competente:
a) appone idonea segnaletica lungo le idrovie, come disciplinata dal regolamento regionale n. 9/2002, curandone la manutenzione e l'aggiornamento;
b) espone, in prossimità degli approdi e delle aree di ormeggio, i pannelli informativi di cui all'art. 17, comma 3;
c) trasmette il presente regolamento e i relativi provvedimenti attuativi agli enti e ai soggetti interessati e ne dà pubblicità sul proprio sito internet.
2. I circoli canottieri e kayak e gli operatori nautici hanno l'obbligo di rendere note ai propri iscritti e utenti le regole di circolazione nautica che interessano la navigazione sulle idrovie oggetto del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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