d) le opere di difficile rimozione costruite sul demanio che, alla cessazione della concessione, non siano state oggetto di provvedimento di demolizione.
2. Fanno parte del demanio idroviario:
a) i fiumi e le relative spiagge;
b) i canali con le relative pertinenze;
c) i porti lungo fiumi e canali;
d) le opere di difficile rimozione costruite sul demanio che, alla cessazione della concessione, non siano state oggetto di provvedimento di demolizione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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