1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ambito portuale: il porto e le aree ad esso contigue e interessate dai traffici portuali;
b) autorità demaniale:
b1) in relazione al demanio lacuale, l'autorità di bacino lacuale territorialmente competente o il Comune competente per territorio, se non associato all'autorità di bacino lacuale;
b2) in relazione al demanio idroviario, il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idroviario stesso;
c) autorità portuale:
c1) l'autorità di bacino lacuale o il Comune, se non associato all'autorità di bacino lacuale, in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dell'ambito portuale sui laghi;
c2) il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dell'ambito portuale e delle banchine commerciali lungo il sistema idroviario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia