Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
Art. 5
(Rapporti tra la Regione Lombardia e le autorità demaniali o portuali)
1. L'autorità di bacino svolge specifici compiti di coordinamento e monitoraggio per conto della Regione, anche nei confronti dei Comuni non associati. Nei suddetti compiti rientrano anche:
d) la raccolta dei regolamenti e delle ordinanze in materia demaniale adottati dall'autorità demaniale o portuale e la loro trasmissione in copia alla Direzione generale regionale competente per il demanio della navigazione interna;
2. Tutte le comunicazioni tra la Regione e le autorità demaniali e portuali devono avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
3. Le autorità demaniali e portuali trasmettono alla Regione, entro il 15 maggio dell'anno successivo, una relazione sulla gestione del demanio. La relazione illustra, in particolare:
4. La Regione verifica, attraverso la relazione di cui al comma 3, l'attuazione delle funzioni conferite o delegate e può emanare indirizzi generali per la migliore valorizzazione delle aree demaniali ai fini dello sviluppo delle attività ivi esercitate nonché dei traffici per vie navigabili interne e fluviomarittimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia