Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 13
(Parere regionale)
1. Il parere regionale sulla sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio extraportuale è espresso su richiesta dell'Agenzia del demanio e nel rispetto delle procedure fissate con provvedimento della Giunta regionale. In sede istruttoria la Regione verifica, in particolare, se l'area:
a) sia alveo o comunque area da mantenere per necessità idrauliche;
b) sia area da mantenere per motivi legati al pubblico uso del demanio;
c) serva, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque e delle vicine aree a terra;
d) sia stata sottratta alle acque come conseguenza di interventi antropici;
e) risulti necessaria alla valorizzazione, anche economica, dei beni demaniali residui;
f) risulti necessaria per non interrompere la continuità dei beni demaniali posti lungo le sponde.
2. Comporta l'espressione di parere ostativo la sussistenza di anche solo una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'intervento antropico non è condizione sufficiente a causare la perdita della natura demaniale delle aree del demanio lacuale o idroviario, anche nel caso in cui tale intervento sia stato effettuato o autorizzato da ente pubblico, né può essere l'unico motivo ostativo per negare la sdemanializzazione di un'area che abbia perduto le caratteristiche della demanialità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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