Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
Art. 13
(Parere regionale)
1. Il parere regionale sulla sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio extraportuale è espresso su richiesta dell'Agenzia del demanio e nel rispetto delle procedure fissate con provvedimento della Giunta regionale. In sede istruttoria la Regione verifica, in particolare, se l'area:
2. Comporta l'espressione di parere ostativo la sussistenza di anche solo una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'intervento antropico non è condizione sufficiente a causare la perdita della natura demaniale delle aree del demanio lacuale o idroviario, anche nel caso in cui tale intervento sia stato effettuato o autorizzato da ente pubblico, né può essere l'unico motivo ostativo per negare la sdemanializzazione di un'area che abbia perduto le caratteristiche della demanialità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia