Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 16
(Valorizzazione del demanio e sviluppo economico e sociale delle comunità)
1. Gli interventi sul demanio si inseriscono all'interno della programmazione orientata allo sviluppo, valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture per la navigazione interna e fluviomarittima e finalizzata allo sviluppo del trasporto di merci e di persone, del turismo nautico e dei servizi correlati alle attività balneari, ove consentite, nonché allo sviluppo della fruizione ciclopedonale. Per i porti dotati di piano regolatore portuale, le iniziative si inseriscono all'interno della pianificazione e destinazione d'uso delle aree fissata dal piano regolatore portuale medesimo.
2. La Regione, in una visione di bacino per i beni del demanio lacuale e di area vasta per i beni del demanio idroviario, favorisce in particolare la realizzazione di:
a) progetti di manutenzione straordinaria dei porti esistenti e loro riqualificazione e ampliamento;
b) progetti tesi a favorire e sviluppare il trasporto di merci lungo il sistema idroviario quale modalità di trasporto alternativa al trasporto su strada in armonia con gli orientamenti comunitari nonché lo sviluppo delle infrastrutture e delle dotazioni portuali funzionali alle attività logistiche anche connesse al trasporto intermodale delle merci;
c) progetti di riqualificazione o costruzione di strutture di approdo, anche temporaneo, di unità di navigazione;
d) progetti di realizzazione di nuove strutture destinate alla nautica da diporto, anche per l'ormeggio a secco (dry storage);
e) progetti di realizzazione di itinerari ciclopedonali o di potenziamento di quelli esistenti o di aree di sosta e ristoro;
f) progetti di realizzazione di strutture e impianti per la erogazione dei servizi funzionali alla navigazione, quali la rimozione di rifiuti e di acque di sentina, il rifornimento di acqua potabile, di energia elettrica e di carburante;
g) progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni di valore storico, artistico o ambientale, in vista della loro conservazione, valorizzazione e migliore fruizione pubblica;
h) adeguamento delle strutture esistenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 la Regione favorisce, in ordine di priorità:
a) l'autonoma iniziativa finanziaria dei privati, singoli o associati, ai fini della valorizzazione del demanio lacuale e idroviario e dello sviluppo economico e sociale delle comunità interessate sotto il profilo, in particolare, dell'incremento dei livelli occupazionali;
b) l'attivazione di forme di partenariato pubblico privato per il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di opere pubbliche o la fornitura di servizi;
c) il finanziamento con risorse pubbliche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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