Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 18
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni hanno una durata minima di quattro anni e una durata massima sino a quaranta anni. Ferma restando la durata massima di cui al periodo precedente, le concessioni con finalità turistico ricreativa nonché quelle destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio hanno durata minima di sei anni.
2. Ai fini della determinazione della durata della concessione, l'autorità demaniale o portuale tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi resi all'utenza ovvero ad assicurare a proprio esclusivo carico la realizzazione di infrastrutture, dei relativi tempi di ammortamento, nonché dell'equa remunerazione del capitale investito.
3. In deroga al comma 1, le concessioni possono avere una durata inferiore a quella minima su motivata richiesta dell'interessato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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