Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 19
(Domanda di concessione)
1. La domanda per il rilascio della concessione deve indicare almeno:
a) generalità del richiedente;
b) destinazione d'uso prevista per l'area;
c) durata della concessione richiesta.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell'area oggetto di domanda di concessione rispetto ai punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate;
b) documentazione fotografica dell'area richiesta;
c) relazione tecnico illustrativa anche con specifico riguardo alle modalità di valorizzazione della area demaniale e, nel caso di costruzione di porti, con la indicazione degli spazi destinati all'ormeggio dei mezzi dello Stato e dei soggetti istituzionalmente preposti al servizio di vigilanza e soccorso e alla ubicazione delle strutture antincendio;
d) per le concessioni di durata non inferiore a sedici anni e sino a quaranta anni, un piano di ammortamento asseverato da un professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni ovvero autorizzazioni;
f) dichiarazione sostitutiva, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza, se il richiedente è persona giuridica, non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Se il richiedente risiede o ha sede in un altro Stato può presentare documentazione equivalente in base alla legislazione di tale Stato ovvero, in mancanza, una dichiarazione giurata resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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