Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 20
(Pubblicizzazione della domanda di concessione)
1. L'autorità demaniale o portuale pubblicizza la domanda di concessione attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul proprio sito informatico per un periodo di quindici giorni. Nell'avviso esplorativo l'autorità demaniale o portuale riporta il sunto della domanda, indica il giorno di inizio e di fine della pubblicazione dell'avviso e invita coloro che possono avervi interesse a presentare eventuali osservazioni o domande concorrenti entro il termine perentorio di cui all'articolo 21.
2. La Regione pubblicizza le domande di concessione di cui al comma 1 sul proprio sito informatico attraverso il rinvio diretto al link dell'autorità demaniale o portuale sul cui sito informatico è pubblicato l'avviso di presentazione della domanda.
3. E' pubblicizzata ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni la domanda di concessione per la occupazione e l'uso di spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o di aree ad esse attigue, se gli spazi interclusi o le aree attigue non sono suscettibili, trattandosi di superfici limitate, di autonomo sfruttamento funzionale. Tali aree, previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario che ne faccia richiesta.
4. Per le domande di concessione di durata inferiore ad un anno il periodo di pubblicazione è stabilito dall' autorità demaniale o portuale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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