Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 22
(Istruttoria e aggiudicazione)
1. Se non sono pervenute manifestazioni di interesse e se la domanda non ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione di un'opera pubblica, l'autorità demaniale o portuale verifica la compatibilità della domanda di concessione rispetto, in particolare:
a) al piano degli ormeggi o al piano regolatore portuale;
b) alle rotte della navigazione pubblica di linea, alle entrate e uscite dai porti, alle vie navigabili in generale e alla sicurezza della navigazione;
c) alla pianificazione territoriale regionale;
d) alla programmazione urbanistica comunale;
e) alle zone di particolare e comprovato interesse architettonico, naturalistico, paesaggistico e ittico;
f) alle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché ai loro strumenti di regolazione e pianificazione;
g) alla tutela della fruizione degli spazi destinati alla balneazione nonché alla tutela dell'accesso e transito sul demanio, tenuto conto della morfologia dei luoghi;
h) alla tutela della fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi all'area oggetto di richiesta di concessione;
i) alla funzionalità dell'idrovia rispetto ai suoi eventuali usi irrigui, di bonifica e industriali;
j) alle eventuali osservazioni pervenute.
L'autorità demaniale o portuale indica nell'atto autoritativo le specifiche motivazioni riguardanti le valutazioni effettuate in relazione alle osservazioni.
2. Se sono pervenute manifestazioni di interesse ovvero se la domanda ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione commerciale di un'opera pubblica, l'autorità demaniale o portuale procede con le modalità di cui all'articolo 23. Il rapporto concessorio si perfeziona con l'emanazione dell'atto autoritativo di concessione e con la stipula del relativo disciplinare.
3. L'autorità medesima procede, in ogni caso, alla emanazione dell'atto autoritativo e alla stipula del disciplinare di concessione soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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