Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
Art. 24
(Disciplinare di concessione)
1. L'autorità demaniale o portuale rilascia il disciplinare di concessione nel quale sono indicati, in particolare:
a) i dati del concessionario, inclusa la indicazione del legale rappresentante e del domicilio eletto ai fini del rapporto concessorio;
d) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
e) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
f) il canone versato, da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT, la decorrenza, la scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento possa comportare la decadenza della concessione;
k) la previsione in base alla quale, alla cessazione della concessione, le opere inamovibili realizzate dal concessionario passano nella proprietà del proprietario del suolo demaniale senza il pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario e salvo che la autorità demaniale o portuale, sentito il proprietario del suolo, non ne ordini la demolizione con la restituzione del bene nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'autorità demaniale o portuale, se il concessionario non esegue l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio attraverso la cauzione e, comunque, a spese del concessionario medesimo, fatta salva l'applicazione degli indennizzi per occupazione abusiva;
l) le condizioni speciali alle quali è sottoposta la concessione. Tra tali condizioni rientrano in particolare:
l1) l'obbligo in capo al concessionario di spiagge attrezzate o di stabilimenti balneari di assicurare l'accesso gratuito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione ove consentita, se non vi sono accessi pubblici nei 50 metri di fronte adiacenti, su un lato o sull'altro della concessione;
l2) l'obbligo in capo al concessionario di spiagge attrezzate o di stabilimenti balneari di assicurare l'accesso gratuito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione ove consentita, alle persone con mobilità ridotta e di posizionare adeguati percorsi previa acquisizione dei titoli previsti dalle normative vigenti;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia