Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 25
(Garanzie finanziarie)
1. A garanzia degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, il concessionario presta una cauzione in qualsiasi forma, ivi inclusa la costituzione di garanzia rilasciata da istituti di credito ovvero ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro della economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, nella misura di una annualità del canone per le concessioni di durata sino a quindici anni ovvero di due annualità se la durata è superiore.
2. Il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento, anche parziale, dell'importo garantito.
3. L'autorità demaniale o portuale autorizza lo svincolo della cauzione al momento della riconsegna dell'area da parte del concessionario per cessazione della concessione o per revoca della stessa, previa positiva verifica dell'adempimento di ogni obbligo derivante dalla concessione medesima. Nel caso di riconsegna dell'area per decadenza della concessione, la autorità demaniale o portuale incamera la cauzione in tutto o in parte, con provvedimento motivato.
4. E' facoltà dell'autorità demaniale o portuale non richiedere la cauzione se l'importo determinato ai sensi del comma 1 risulta inferiore ad euro 500,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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