Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 28
(Subingresso)
1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve farne domanda all'autorità demaniale o portuale. La sostituzione del concessionario costituisce modifica sostanziale della concessione e richiede una procedura di evidenza pubblica all'esito della quale è rilasciato un nuovo titolo concessorio.
2. Il secondo periodo del comma 1 non si applica:
a) quando al concessionario succede, in via universale o parziale, a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro soggetto che soddisfi i criteri di selezione qualitativa iniziali, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione. In tal caso alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la copia dell'atto sulla base del quale viene chiesto il subingresso;
b) nel caso di subingresso dell'erede per successione per causa di morte. L'erede, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del concessionario chiede la conferma della concessione all'autorità demaniale o portuale che, con provvedimento motivato, decide se proseguire nel rapporto concessorio alla luce delle verifiche di ordine fiduciario nonché di quelle riguardanti la capacità tecnica e finanziaria dell'erede. Difettando la sussistenza dei suddetti requisiti, l'autorità revoca la concessione.
3. Il subingresso nella concessione, nei casi di cui al comma 2, si perfeziona con il rilascio della relativa autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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