Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 30
(Modifiche della concessione)
1. Il concessionario che intenda apportare modifiche alla concessione presenta domanda all'autorità demaniale o portuale.
2. La modifica della concessione è sostanziale e richiede una nuova procedura di aggiudicazione se rende la natura della concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni caso, la modifica è sostanziale e richiede una nuova procedura di aggiudicazione se ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contemplate inizialmente, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero attirato ulteriori candidati;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica amplia notevolmente l'ambito di applicazione della concessione.
3. Le modifiche della concessione non sono considerate sostanziali ai sensi del comma 2, se sono state previste dal titolo concessorio o dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura delle modifiche possibili, senza prevedere modifiche che altererebbero la natura generale della concessione. La modifica del piano degli ormeggi nell'ambito di una struttura destinata alla nautica da diporto non costituisce in ogni caso modifica sostanziale.
4. In deroga al comma 2, una modifica sostanziale non richiede in ogni caso una nuova procedura di aggiudicazione della concessione se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che l'autorità demaniale o portuale non avrebbe potuto prevedere;
b) la modifica non altera la natura generale della concessione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il concessionario provvede alle modifiche previa acquisizione della autorizzazione della autorità demaniale o portuale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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