Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 32
(Responsabilità del concessionario)
1. Il concessionario è responsabile verso l'autorità demaniale o portuale degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Con il disciplinare di concessione il concessionario assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'autorità demaniale o portuale da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
2. Il concessionario di aree appone sui confini dell'area in concessione cartelli visibili al pubblico recanti la scritta:
'Regione Lombardia
Autorità demaniale .............
Concessione demaniale n. ....... del ........
Con scadenza il ........'
3. La manutenzione dei cartelli di cui al comma 2 spetta al concessionario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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