Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 33
(Decadenza dalla concessione)
1. L'autorità demaniale o portuale può dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo eventualmente fissato a questo effetto nel disciplinare di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'autorità demaniale o portuale accorda al concessionario un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale può essere dichiarata la decadenza.
3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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