(Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)
1. Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale dell'autorità demaniale o portuale nonché alle pubbliche autorità che dovessero accedervi per comprovate ragioni del loro ufficio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia