Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 46
(Strutture di ormeggio per usi specifici)
1. La realizzazione di strutture di ormeggio al servizio di abitazioni o di esercizi pubblici è consentita se nelle immediate vicinanze non sono presenti strutture portuali e se essa risulta compatibile con le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, del presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il progetto allegato alla domanda di concessione indica la ubicazione delle strutture portuali esistenti.
3. Sui Navigli è consentita la realizzazione di nuove strutture di ormeggio se tale realizzazione risulta compatibile con le esigenze tecniche della circolazione nautica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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