Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 48
(Gestione dei porti lacuali)
1. Le autorità portuali gestiscono i porti di proprietà regionale, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4. La destinazione dei proventi delle concessioni è disciplinata dall'art. 52 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, fatta salva la diversa disciplina prevista dall'art. 49 del presente regolamento per il caso della gestione diretta.
2. I porti di cui al comma 1, ad eccezione delle aree funzionali alla navigazione pubblica di linea sui laghi, sono affidati in concessione dalla autorità portuale al soggetto che si impegni a realizzarne l'ampliamento, per una sola volta, in misura almeno pari al 50% dei posti barca, assicuri la più proficua gestione del porto sotto il profilo dello sviluppo delle attività portuali anche in termini occupazionali ed applichi tariffe sociali sulla percentuale di ormeggi di cui all'articolo 51, comma 1, per l'intera durata della concessione. La domanda di concessione è presentata alla autorità portuale con le modalità di cui all'articolo 19 e ad essa sono allegati il cronoprogramma sullo sviluppo del porto nonché il piano degli ormeggi redatto in osservanza dell'articolo 50 e del regolamento di sicurezza emanato dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 52. La autorità portuale procede con le modalità di cui agli articoli da 20 a 26 del presente regolamento acquisendo il parere della Direzione regionale competente.
3. Eventuali modifiche al piano di cui al comma 2 successive al rilascio del titolo concessorio necessitano della preventiva autorizzazione dell'autorità portuale.
4. Il concessionario, entro il termine perentorio del 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di rilascio della concessione ed a seguire con cadenza annuale, presenta alla autorità portuale una relazione rispetto alla effettiva osservanza del cronoprogramma di cui al comma 2. La mancata presentazione della relazione ovvero la inosservanza del cronoprogramma possono comportare la decadenza dalla concessione.
5. I porti diversi da quelli di cui al comma 1 sono affidati in concessione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi