Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 49
(Gestione diretta dei porti di proprietà regionale)
1. La gestione diretta dei porti regionali è disciplinata dall'articolo 49, comma 1, secondo periodo e successivi, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché da specifica convenzione con la Regione Lombardia anche per gli aspetti relativi alla durata della gestione.
2. L'autorità portuale che decida di optare per la gestione diretta opera con riguardo ai porti del proprio territorio garantendo una gestione coordinata e una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti.
3. L'autorità portuale approva un regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.
4. L'autorità portuale introita la totalità dei canoni riscossi in vista della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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