Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
Art. 50
(Piano degli ormeggi)
1. L'autorità portuale adotta il piano degli ormeggi a livello di bacino nel rispetto, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, dei seguenti requisiti minimi, fatto salvo l'articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6:
a) destinazione di una parte degli ormeggi alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone;
2. Nei porti regionali le autorità portuali possono, con regolamento, prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore e specifiche tariffe per eventuali servizi accessori. Con lo stesso regolamento possono altresì essere previste concessioni di ormeggio di durata inferiore a quella minima di cui all'art. 18, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia