Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 50
(Piano degli ormeggi)
1. L'autorità portuale adotta il piano degli ormeggi a livello di bacino nel rispetto, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, dei seguenti requisiti minimi, fatto salvo l'articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6:
a) destinazione di una parte degli ormeggi alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone;
b) destinazione di una parte degli ormeggi alle unità di navigazione adibite al trasporto di merci;
c) destinazione di una parte degli ormeggi alle unità da pesca professionale;
d) destinazione di una parte degli ormeggi al diporto;
e) destinazione di una parte degli ormeggi al transito a giorno o a ore, con previsione di almeno un punto di imbarco e sbarco per persone con mobilità ridotta;
f) destinazione di un ormeggio alle unità navali dello Stato o dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza e soccorso.
2. Nei porti regionali le autorità portuali possono, con regolamento, prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore e specifiche tariffe per eventuali servizi accessori. Con lo stesso regolamento possono altresì essere previste concessioni di ormeggio di durata inferiore a quella minima di cui all'art. 18, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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