Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
Art. 51
(Assegnazione degli ormeggi)
1. L'autorità portuale stabilisce con il regolamento di cui all'art. 50, comma 2, le procedure per la assegnazione degli ormeggi, prevedendo in tale ambito l'assegnazione del 30% dei posti barca alle unità di navigazione dei residenti con riguardo alla destinazione d'uso prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera d).
2. I concessionari degli ormeggi provvedono al pagamento del canone annuo entro il termine stabilito dall'autorità portuale.
3. L'autorità portuale rilascia annualmente ai concessionari un apposito contrassegno riportante il simbolo della Regione Lombardia e la dicitura "demanio regionale". Il contrassegno è consegnato al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone ed è apposto sulla unità di navigazione, in un punto ben visibile.
4. La vendita dell'unità a terzi non comporta per l'acquirente il subingresso automatico nella concessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia