Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 57
(Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali)
1. L'esercizio delle attività di cui agli articoli 55 e 56, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale. A tal fine l'autorità portuale determina con decreto il numero massimo di autorizzazioni rispettivamente rilasciabili in relazione alle caratteristiche del porto, alla capacità operativa e alle funzioni dello scalo medesimo, alle imprese operanti nonché alla organizzazione e alla efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
2. L 'autorità portuale pubblicizza il decreto di cui al comma 1.
3. L'autorità portuale pubblicizza, con le modalità di cui all'articolo 20, l'istanza di rilascio della autorizzazione per un periodo di dieci giorni entro il quale possono essere presentate osservazioni ovvero istanze concorrenti. Il termine è perentorio.
4. L'istanza di cui al comma 3è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
a) idoneità personale consistente nella assenza di carichi penali pendenti sul legale rappresentante nonché nella assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo al titolare dell'impresa, al procuratore e in caso di società agli amministratori e ai membri del collegio sindacale. La idoneità personale è dimostrata dal certificato dei carichi penali pendenti, dal casellario giudiziale e dalla certificazione antimafia;
b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale;
c) capacità tecnica e professionale, dimostrata attraverso:
c1) la presentazione dell'elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
c2) la indicazione del numero medio annuo di dipendenti della impresa e del numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
c3) la descrizione dei beni di cui il richiedente dispone e necessari allo svolgimento delle attività, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal prestatore del servizio per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone. Al fine di assicurare la massima concorrenza, la autorità portuale considera, in ogni caso, rispettato il requisito della capacità tecnica anche se la disponibilità dei mezzi tecnici necessari e idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi;
c4) la indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare;
c5) la indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al richiedente la autorizzazione e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c6) indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti dell'impresa richiedente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione del servizio. A tal fine può essere presentata dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatto salvo l'obbligo in capo alla impresa destinataria della autorizzazione di fornire successivamente la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda;
d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per le imprese e società costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria o di compagnia di assicurazione o di intermediari finanziari ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di società di revisione contabile ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché, in ogni caso, da certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
f) presentazione, nel caso di operazioni portuali, di un programma operativo triennale con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di riqualificazione e sviluppo dei traffici commerciali per vie navigabili interne e fluviomarittime; nel caso di servizi portuali, presentazione di un programma operativo che indichi le modalità attraverso le quali si intende migliorare la qualità del ciclo delle operazioni portuali in termini di celerità, produttività e snellezza nonché di eliminazione dei residui o delle conseguenze indesiderate del ciclo medesimo;
g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali;
h) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni o dei servizi portuali;
i) presentazione di un piano di gestione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'autorità portuale rilascia la autorizzazione al candidato che assicuri la proficua soddisfazione dei requisiti di cui al comma 4. Nel caso di pari valutazione delle domande concorrenti, è preferito il candidato che offra il servizio a condizioni di costo più convenienti per gli utenti. La autorizzazione ha validità triennale, salva la sua maggiore durata coincidente con la durata della concessione eventualmente rilasciata ai sensi dell'articolo 60.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione determinati dalla autorità portuale in relazione al fatturato dell'impresa richiedente, al programma operativo presentato nonché alla eventuale pericolosità delle merci trattate.
7. Il canone annuo non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.000,00. La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, non può del pari essere inferiore ad euro 2.000,00 e, comunque, non superiore al canone stabilito. Il presente comma si applica anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi dell'articolo 61.
8. L'autorità portuale iscrive le imprese autorizzate in registri distinti. Nel registro sono indicati per ciascuna impresa:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome e il nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
b) l'attività da svolgere per cui è rilasciata l'autorizzazione;
c) la sede dell'impresa o della società;
d) il cognome e nome dell'eventuale procuratore;
e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito;
f) il numero e il tipo di mezzi meccanici di cui la impresa è dotata e a quale titolo, con la individuazione del numero della polizza di assicurazione nonché degli elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto;
g) il canone annuo e la cauzione versati;
h) le tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi nonché ogni successiva variazione.
9. In coincidenza con la revisione annuale del piano di cui all'articolo 54, comma 2, l'autorità portuale valuta le condizioni per l'eventuale aumento del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.
10. Il rinnovo della autorizzazione avviene con le modalità di cui ai commi da 3 a 7 del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi