Regolamento Regionale
27 ottobre 2015
, n. 9
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9
Art. 59
(Autoproduzione)
1. L'autorità portuale può rilasciare all'impresa di navigazione o per essa ad un suo rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione.
2. L'autorità portuale rilascia la autorizzazione previa verifica dei requisiti di cui al comma 3 nonché previo versamento di una cauzione determinata in relazione alla tipologia delle merci da trattare e all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.
3. L'istante dimostra all'atto della richiesta di rilascio della autorizzazione:
a) la dotazione, da parte della nave, di mezzi meccanici idonei e adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere;
b) la presenza, nella tabella di armamento ovvero nell'organico della struttura operativa della impresa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di persone, alle dirette dipendenze della impresa stessa, sufficienti e in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza anche nel rispetto della normativa in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. L'autorizzazione è rilasciata in occasione dell'arrivo o partenza della nave e anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di cui all'articolo 57.
5. I soggetti autorizzati possono avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, a condizione che l'attività affidata a questi ultimi consista esclusivamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia