Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 60
(Concessioni di aree e banchine portuali per l'espletamento di operazioni portuali)
1. L'autorità portuale, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale almeno uno spazio operativo per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie in conformità con quanto previsto dal piano regolatore portuale, può concedere alle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali l'occupazione e l'uso di aree e banchine portuali.
2. La domanda di concessione è istruita secondo la procedura di cui agli articoli 19 e seguenti, salve le speciali disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le imprese che intendono ottenere la concessione di cui al comma 1, oltre a provare il possesso della autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, documentano:
a) un programma di investimenti infrastrutturali, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, finalizzati all'incremento dei traffici per vie navigabili interne e fluviomarittimi e della produttività del porto;
b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di cui alla lettera a);
c) un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi. L'impresa richiedente, se diviene concessionaria, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività esternalizzate.
4. L'atto di concessione indica:
a) le modalità di realizzazione del programma di investimenti del concessionario nella realizzazione delle opere portuali nonché le cause di decadenza della concessione;
b) le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del canone, il cui importo non può in ogni caso essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa regionale in materia di concessioni di beni del demanio idroviario. Se la realizzazione di opere portuali, anche di tipo infrastrutturale, è a esclusivo carico del concessionario, l'importo del canone, limitatamente alla superficie interessata da tali opere, è ridotto secondo quanto stabilito nella tabella E allegata al presente regolamento. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica se il canone quantificato risulta pari al canone minimo da applicarsi per legge;
c) il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni del programma di investimenti.
5. L'impresa concessionaria esercita direttamente l'attività oggetto della concessione. Su motivata richiesta del concessionario, l'autorità portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 57, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
6. L'impresa concessionaria in un porto non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui ha la concessione già assentita.
7. Il rinnovo della concessione è disciplinato dall'articolo 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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