(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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