Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(1)
(Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi)
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità turistiche di cui all’articolo 1.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all’allegato G bis.
3. Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.
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