Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(1)
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-08-05;7
Gli allegati F e G sono stati successivamente modificati dall'art. 14, comma 2, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e dall'art. 14, comma 2, lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. L'allegato G bis è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del r.r. 30 luglio 2025, n. 6


Legge Regionale