Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 6
(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione)
1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
a) fornire un ricovero adeguato;
b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
e) consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
4. Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.
5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
7. E' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario curante.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi