Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 8
(Stallo di animali)
1. Ai fini del presente regolamento, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
3. Lo stallo di animali da affezione presso privati cittadini è subordinato a comunicazione scritta al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
4. Al loro arrivo presso gli stalli e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione, gli animali d'affezione devono essere registrati nell'anagrafe regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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