Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Art. 8
(Stallo di animali)
1. Ai fini del presente regolamento, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia