Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 9
(Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche)
1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici. In particolare, il trasportatore deve:
a) assicurare una ventilazione e una cubatura adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
b) utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;
c) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.
2. Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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