Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 10
(Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione)
1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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