Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Art. 10
(Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione)
1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia