Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 13
(Strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.
2. Il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
3. Il rifugio è una struttura di cui uno o più comuni o comunità montane dispongono per il ricovero di:
a) cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
c) altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.
4. La struttura zoofila è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.
6. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
7. La struttura amatoriale è una struttura presso la quale un soggetto privato ospita, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d'affezione, anche di proprietà altrui.
8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione.
9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà.
10. L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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