Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Art. 14
(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia