Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 15
(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nell'allegato B, tabella 2.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nell'allegato B, tabella 4.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nell'allegato B, tabella 5. In ogni caso gli animali devono potersi coricare, alzarsi e accudire se stessi. Se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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