Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 16
(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 13, commi da 2 a 9, sono elencati nell'allegato B, tabella 3.
2. Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali, sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 e che individui:
a. il responsabile della struttura;
b. il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 deve essere disponibile presso la struttura.
4. La gestione del rifugio può essere demandata dai comuni, singoli o associati, o dalle comunità montane ad associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti; le strutture devono essere ubicate entro 30 chilometri dal comune appaltante. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e affidamenti degli animali.
5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi