Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 17
(Strutture polifunzionali)
1. Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. E' consentito l'uso in comune di strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 16, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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