Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 19
(Registro)
1. Chiunque gestisce strutture destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificativi individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.
2. Nei rifugi l'identificativo individuale deve essere applicato agli animali di qualunque specie.
3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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