Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Art. 19
(Registro)
1. Chiunque gestisce strutture destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia