Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Art. 20
(Cattura dei cani vaganti)
1. L'ATS assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al dipartimento veterinario dell'ATS, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro o consegnandolo al canile sanitario.
3. Il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Nel caso in cui non sia stata presentata la denuncia di furto o smarrimento, il proprietario è tenuto ad assolvere l'adempimento.
4. Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il dipartimento veterinario dell'ATS, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.
5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.
6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'ATS dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 21.
7. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ATS secondo criteri di rimborso analitico delle prestazioni rese o sulla base di un rimborso forfettario.
8. In caso di mancato ritiro, il cane è trasferito al canile rifugio competente in base alla residenza del proprietario dell'animale.
9. Qualora si tratti di proprietario residente in ATS diversa da quella di cattura, l'ATS che ha in carico il cane provvede al suo trasferimento presso il canile sanitario dell'ATS di residenza del proprietario o presso un canile rifugio indicato dalla medesima ATS. Le spese per la cattura, il mantenimento, eventuali interventi sanitari e per il trasporto dell'animale sono direttamente addebitate al proprietario del cane stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia