Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 22
(Criteri di accesso)
1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
2. E' facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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