Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Art. 24
(Cani di assistenza)
1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d'assistenza devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International guide dog federation (IGDF) o dall'Assistance dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia