Regolamento Regionale
28 luglio 2017
, n. 3
Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-28;3
Art. 2
(Criteri di valutazione della sussistenza delle caratteristiche per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico)(6)
1. Possono essere inseriti nel catasto regionale della REL i sentieri escursionistici, i sentieri alpinistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata aventi almeno una delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 5/2017. Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche di cui alle suddette lettere b) e c) si utilizzano i seguenti criteri:
a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del territorio di appartenenza;(7)
b) per l'interesse religioso: la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;(8)
c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno, per attività motorie, escursionistiche, ciclo escursionistiche, ippiche e di arrampicata;
1 bis. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l’arco alpino riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.(9)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia