Regolamento Regionale 28 luglio 2017 , n. 3

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-28;3

Art. 3
(Modalità di tenuta e aggiornamento del catasto della REL e della relativa sezione speciale)(10)
1. Il catasto regionale della REL è costituito da una banca dati contenente le informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi distinti in:(11)
a) sentieri escursionistici;
b) sentieri alpinistici;
c) vie ferrate;
d) siti di arrampicata;
d bis) sentieri di montagna di interesse storico inseriti nella sezione speciale.(12)
2. Il catasto e la relativa sezione speciale sono tenuti e aggiornati con le modalità e le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT.(13)
3. I percorsi sono distinti in base alla difficoltà di fruizione secondo le modalità indicate nell'allegato 2.
3 bis. In fase di prima applicazione sono inseriti nella sezione speciale del catasto della REL i sentieri di montagna di interesse storico già ricompresi fra quelli accatastati.(14)
4. Gli enti territorialmente competenti interessati all’inserimento di un percorso nel catasto regionale della REL o nella relativa sezione speciale trasmettono all’ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza di una o più caratteristiche richieste corredata:(15)
a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 1, recanti anche indicazioni sulle tipologie dei percorsi;
b) dell’eventuale attestazione dell’avvenuto raggiungimento degli accordi di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2017 o dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 5 bis, della stessa l.r.;
c) di una scheda del percorso, corredata di documentazione fotografica e cartografica che consenta l’identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1 bis, redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall’ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente, nel caso di sentieri di montagna di interesse storico.
4 bis. Gli enti di cui al comma 4 forniscono, inoltre, informazioni utili ai fini della catalogazione dei percorsi accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.(16)
5. L’ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza di una o più caratteristiche richieste per l’inserimento dei percorsi nel catasto della REL o nella relativa sezione speciale, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all’inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del catasto e della relativa sezione speciale.(17)
7. Il catasto è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione della REL e per contribuire all'implementazione del catasto stesso.
8. I dati del catasto sono resi disponibili on line sul geoportale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione della REL.(19)
9. In nessun caso i dati inseriti nel catasto possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'Open Data, definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
10. Gli enti territorialmente competenti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione quali province, Città metropolitana di Milano, Club alpino italiano e collegio regionale delle guide alpine, contribuiscono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.(20)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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