Regolamento Regionale 28 luglio 2017 , n. 3

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-28;3

Art. 4
(Modalità di fruizione in sicurezza della REL)
1. La fruizione in sicurezza della REL è assicurata da comportamenti responsabili, tenuto conto dell’ambiente naturale percorso e, in particolare, dall’osservanza della segnaletica. Per segnaletica si intendono le diverse tipologie di indicazione di un percorso della REL riportate nell'allegato 2 apposte su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi o su supporti in materiale vario. Tali indicazioni sono realizzate secondo le prescrizioni e con le caratteristiche definite dal consiglio centrale del CAI e integrate da specifiche tecniche.(21)
2. La segnaletica fornisce agli escursionisti e alle guide le indicazioni:
a) per percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la REL;
b) sulle caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-culturali, religiose o sportive del territorio dove è localizzato l'itinerario;
c) sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della REL, nonché sui rifugi, sui bivacchi, sulle aree di soccorso e, ove possibile, sulle sorgenti di acqua potabile;
c bis) sull’accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.(22)
3. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della REL si aggiunge alla cartellonistica inerente al patrimonio stesso.
4. Sui percorsi della REL si osservano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto applicabili.(23)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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