Regolamento Regionale
28 luglio 2017
, n. 3
Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-28;3
(Criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico - Modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del relativo registro)
1. Le strade di montagna di interesse storico sono individuate considerando i percorsi viari di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della l.r. 5/2017 riportati su documenti storici antecedenti al 1950 e percorribili con veicoli assiali a due o quattro ruote anche solo in alcuni tratti, purché riconoscibili per la presenza di caratteri costruttivi e materici originari. Sono escluse le strade statali e provinciali.
2. Il registro delle strade di montagna di interesse storico, di seguito denominato registro, è costituito da una banca dati contenente le relative informazioni identificative, descrittive e geografiche.
3. Il registro è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l’integrazione con il SIT.
4. Gli enti territorialmente interessati all’inserimento nel registro di una strada di montagna di interesse storico trasmettono all’ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza delle caratteristiche richieste corredata:
a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 1;
b) di una scheda redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall’ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente;
c) di documentazione fotografica e cartografica che dimostri l’interesse storico e consenta l’identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui al comma 1.
5. L’ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza delle caratteristiche richieste per l’inserimento delle strade di montagna nel registro, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all’inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del registro.
6. Il registro è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione delle strade di montagna di interesse storico e per contribuire all’implementazione del registro stesso.
7. I dati del registro sono resi disponibili on line sul geoportale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione.
8. In nessun caso i dati inseriti nel registro possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L’utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l’Open Data definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2003/98/CE relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico).
9. Gli enti territorialmente competenti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all’implementazione contribuiscono alla realizzazione del registro fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia